CONDIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA REMOTA

  1. PREMESSE
    La Società RM CONSULTING SRL ( di seguito “FORNITORE ”) codice fiscale 11138270969 nell’ambito delle iniziative volte ad innovare ed a migliorare l’efficienza dei propri processi ha introdotto una nuova modalità di firma dei documenti relativi ai rapporti contrattuali basata su una soluzione informatica che consente di sottoscrivere tali documenti in formato elettronico, con l’obiettivo di ridurre e, ove possibile, eliminare nel corso del tempo l’uso della carta. La sottoscrizione dei predetti documenti avviene mediante l’utilizzo della firma elettronica avanzata in modalità remota (di seguito, “FEA Remota”), che consiste in un processo informatico nel quale il firmatario viene identificato dal servizio e autorizza l’apposizione della firma tramite un meccanismo di sicurezza. Il documento recante la sottoscrizione con la FEA Remota del firmatario viene memorizzato attraverso un programma informatico e sigillato tramite apposizione della firma digitale del FORNITORE , che rende immodificabile il documento così sottoscritto. La firma e l’intero servizio di FEA Remota (di seguito, “Servizio”) sono resi disponibili al firmatario dal FORNITORE , ai sensi dell’art. 55, comma 2, lett. a) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 (“Decreto Regole Tecniche” o “DPCM”).
    Il Fornitore si è rivolta a primarie società informatiche che – ai sensi dell’art. 55, comma 2, lett. b) del Decreto Regole Tecniche – realizzano soluzioni di firma con valore di firma elettronica avanzata e che dispone altresì della qualifica di Certification Authority ai sensi della normativa vigente.
  2. DEFINIZIONI
    Ai fini delle presenti condizioni come infradefinite, si intendono qui integralmente riportate e trascritte le definizioni contenute nel D. Lgs. n. 82 del 2005 e s.m.i. (di seguito “Codice dell’Amministrazione Digitale” o “CAD”), nonché quelle di cui al DPCM.
  3. SOGGETTO EROGATORE
    Il Servizio viene fornito dal Fornitore che, ai sensi dell’art. 55, comma 2, lett. a) del DPCM, eroga il suddetto servizio, nell’ambito dei rapporti intrattenuti con i propri Clienti, lavoratori, collaboratori, fornitori e con soggetti terzi al fine di utilizzarla nei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali (“Utente”).
  4. OGGETTO DEL SERVIZIO – DPCM art. 56 comma 1
    Le presenti condizioni (le “Condizioni”) disciplinano l’erogazione gratuita e facoltativa di una FEA Remota da parte del Fornitore ai propri Clienti, lavoratori, collaboratori, fornitori e soggetti terzi (di seguito “Firmatario”).
    Ai sensi della vigente normativa italiana ed europea qui applicabile, ed in particolare dell’art. 56 comma 1 del Decreto Regole Tecniche, una firma elettronica si configura come FEA Remota allorché la stessa è ottenuta mediante un processo che garantisca:
    a) l’identificazione del firmatario del documento;
    b) la connessione univoca della firma al firmatario;
    c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma medesima;
    d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma;
    e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
    f) l’individuazione del soggetto erogatore di cui all’art. 55, comma 2, lettera a);
    g) l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
    h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

Il documento sottoscritto con il Servizio di FEA Remota, formato nel rispetto delle sopracitate regole tecniche contenute nel DPCM garantisce l’identità del Firmatario nonché l’integrità e l’immodificabilità del documento.
Il documento così sottoscritto acquisisce in tal modo l’efficacia probatoria prevista dall’articolo 2702 del codice civile.

  1. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO – IDENTFICAZIONE DELL’UTENTE – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE ALL’UTILIZZO DELLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA REMOTA – DPCM art. 57 comma 1, lettere a, b, c
    L’attivazione del Servizio è subordinata all’adesione del Firmatario tramite sottoscrizione, anche mediate firma elettronica semplice, del modulo di adesione allegato sub “A”.
    Questi dovrà essere preliminarmente identificato dal Fornitore che, prima dell’adesione al servizio di FEA Remota, esegue l’identificazione mediante un documento d’identità in corso di validità. Tale identificazione è propedeutica all’erogazione della FEA Remota.
    L’utilizzo della FEA Remota è possibile solo dopo che il Firmatario ha accettato le Condizioni sottoscrivendo l’apposito Modulo di adesione al servizio qui allegato sub “A”. Al Firmatario, accettando le presenti Condizioni, verrà erogata, in conformità alle Condizioni, una FEA Remota per la sottoscrizione ed esecuzione di tutta la documentazione contrattuale inerente il rapporto con il Fornitore , individuando di volta in volta, la documentazione che ritiene sottoscrivibile mediante la soluzione di FEA Remota qui descritta.
    Fornitore è tenuto a conservare per almeno venti anni copia del suddetto documento di riconoscimento del Firmatario e delle presenti Condizioni e del Modulo di adesione allegato sub “A” sottoscritto dal Firmatario ed ogni altra informazione atta a dimostrare l’ottemperanza a quanto previsto all’art. 56, comma 1, del Decreto Regole Tecniche, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità.
  2. DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA E DELLE TECNOLOGIE UTILIZZATE DPCM art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettere E, F
    Il Servizio è stato sviluppato per soddisfare i requisiti legali delle firme elettroniche, ivi inclusa la FEA Remota. La FEA Remota è un processo che deve essere conforme a quanto disposto dal Titolo V del citato DPCM.
    Le soluzioni offerte dal Servizio adottate dal Fornitore si possono configurare agevolmente come FEA Remota, dal pieno valore legale con l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile, poiché:
    a) prima di sottoporre la firma, il Firmatario riceve su un secondo canale di comunicazione un codice univoco da inserire per apporre la firma elettronica. Il codice univoco o One Time Password (OTP) viene comunicato al Firmatario attraverso il canale SMS sul suo numero di cellulare;
    b) per ogni documento, il Servizio genera automaticamente e memorizza, la storia completa di ogni invio, visualizzazione, stampa, firma, o azione di rigetto/rifiuto compiuta dal firmatario. Queste informazioni vengono registrate all’interno del “Certificato di Completamento” che viene generato per ogni transazione, garantendo l’associazione univoca del firmatario al documento;
    c) grazie al “Certificato di Completamento”, in qualsiasi momento sarà possibile verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma;
    d) al termine della procedura di firma, tutti i firmatari ricevono una notifica via email contenente una copia del documento sottoscritto. Sarà comunque sempre possibile richiedere a Fornitore copia di tale documento;
    e) in fase di elaborazione del documento sui sistemi, viene eliminata qualsiasi macro eventualmente presente al suo interno, al fine di garantire l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
    f) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto viene assicurata del “Certificato di Completamento”, che include al suo interno l’impronta del documento oggetto di sottoscrizione.
    L’identificazione del firmatario, che il Fornitore dovrà porre in essere, sarà garantita dalle modalità operative descritte al precedente art. 5.
    Sul sito www.omniapaghe.it , sezione FEA sono pubblicate le caratteristiche delle tecnologie utilizzate dal Servizio.
  3. RINUNCIA AL SERVIZIO FEA (DPCM art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettera H)
    Il Firmatario può revocare, in qualsiasi momento, il consenso all’uso della firma elettronica avanzata remota, chiedendo all’amministrazione del Fornitore di firmare con firma autografa il documento che gli è stato sottoposto. Nel caso in cui il Firmatario volesse revocare definitivamente la possibilità di utilizzare la FEA Remota potrà richiederlo all’amministrazione dello scrivendo all’indirizzo info@omniapaghe.it
  4. COPERTURA ASSICURATIVA – DPCM art. 57 comma 2
    Al fine di proteggere i soggetti a cui è stata erogata la FEA Remota e i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche, il Fornitore è coperta da uno specifico contratto di assicurazione per la responsabilità civile, conforme a quanto previsto dall’art. 57 co. 2 del Decreto Regole Tecniche.
  5. LIMITI D’USO DELLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA – DPCM art. 60 comma 1
    La Legge dispone che la FEA Remota possa essere utilizzata solo per i rapporti giuridici che intercorrono tra il Firmatario ed il soggetto erogatore (di cui al punto 3) della soluzione di firma elettronica avanzata.
  6. RICHIESTA GRATUITA DEL MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA DPCM art. 57 comma 1 lett. d
    Con richiesta da inviare all’indirizzo info@omniapaghe.it, il Fornitore è tenuto a fornire al Firmatario copia delle presenti Condizioni e del Modulo di adesione allegato sub “A” sottoscritto dal Firmatario ed di ogni altra informazione atta a dimostrare l’ottemperanza a quanto previsto all’art. 56, comma.
  7. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
    Il Fornitore non sarà responsabile per la mancata o non corretta esecuzione degli obblighi sul Firmatario incombenti, in tutti i casi in cui il mancato o non corretto adempimento sia dovuto a cause non imputabili, quali, a titolo meramente esemplificativo: caso fortuito, forza maggiore, calamità naturali, eventi bellici, furti, interventi dell’autorità. Il Fornitore non assume inoltre alcuna responsabilità per ogni abuso relativo alla veridicità di tutti i documenti di riconoscimento e dati personali comunicati in occasione della adesione al servizio e di ogni altra variazione dovesse intervenire successivamente ove non opportunamente comunicata.
  8. FORO COMPETENTE
    Per la risoluzione delle controversie relative all’interpretazione delle presenti Condizioni, nonché all’esecuzione del servizio di FEA, si individua quale Foro Esclusivo quello di Milano (MI).
  9. INFORMATIVA PRIVACY
    Con l’accettazione delle presenti Condizioni, il Firmatario conferma al Fornitore il consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati forniti e riguardanti la sua persona e da atto di essere stato adeguatamente informato circa le finalità del succitato trattamento nonché dei diritti sanciti dal Regolamento UE n. 2016/679 a tutela della riservatezza dei suoi dati personali, come da informativa prevista dall’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 , allegata alle presenti Condizioni sub “B”:
  10. NORME DI LEGGE.
    Per quanto non espressamente previsto all’interno delle presenti Condizioni si rinvia alla normativa vigente in materia.